Gli atti amministrativi

Si differenziano in base a:

  1. natura dell’attività esercitata (atti di amministrazione attiva, consultiva, controllo)
  2. elemento psichico (manifestazioni di volontà, conoscenza, giudizio)
  3. discrezionalità (atti discrezionali e vincolati)
  4. efficacia (atti costitutivi e dichiarativi)
  5. risultato (atti ampliativi e restrittivi)
  6. destinatari (atti particolari, plurimi, collettivi, atti generali)
  7. reciproca interdipendenza (atti composti di piu’ manifestazioni di volonta’-contratto-complesso, atti continuati, ecc.)
  8. procedimento amministrativo (atti procedimentali-propulsivi-preparatori e presupposti)
  9. agenti (atti di un solo organo, atti complessi -uguali-ineguali, atti di concerto, contratti)

La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna, provenienti da una P.A. nell’esercizio di una attività amministrativa, indirizzate a soggetti determinati o determinabili e in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi.

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