Si differenziano in base a:
- natura dell’attività esercitata (atti di amministrazione attiva, consultiva, controllo)
- elemento psichico (manifestazioni di volontà, conoscenza, giudizio)
- discrezionalità (atti discrezionali e vincolati)
- efficacia (atti costitutivi e dichiarativi)
- risultato (atti ampliativi e restrittivi)
- destinatari (atti particolari, plurimi, collettivi, atti generali)
- reciproca interdipendenza (atti composti di piu’ manifestazioni di volonta’-contratto-complesso, atti continuati, ecc.)
- procedimento amministrativo (atti procedimentali-propulsivi-preparatori e presupposti)
- agenti (atti di un solo organo, atti complessi -uguali-ineguali, atti di concerto, contratti)
La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna, provenienti da una P.A. nell’esercizio di una attività amministrativa, indirizzate a soggetti determinati o determinabili e in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi.