sono :
- – autoritarietà ( forza giuridica dei provvedimenti che consiste nell’imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari)
- – efficacia-esecutorietà (alla P.A. è concessa la possibilità di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia giurdisdizionale), se tale esecutorietà sia espressamente prevista dalla legge
- – tipicità (i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall’ordinamento)
- – nominatività (a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente defnito dalla legge).