La conciliazione in via breve di una sanzione amministrativa

Il pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa è previsto e disciplinato nell’ambito della legge 689/1981, relativa all’illecito amministrativo, alla applicazione delle sanzioni amministrative ed alla depenalizzazione di alcuni reati.

All’art. 16 della predetta normativa si prevede il possibile pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della somma edittale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica.

Il pagamento di tale somma libera il responsabile dell’illecito amministrativo dall’obbligo di pagare la somma prevista come sanzione dall’autorità competente.

In realtà il pagamento nel termine perentorio dei 60 giorni è una delle fasi del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative disciplinato, appunto, dalla L. 689/1981, nella sezione II, capo I. Le disposizioni contenute in tale capo si applicano, salvo che diversamente disposto, a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Qualora la conciliazione in via breve non avvenisse il procedimento preposto per l’applicazione della sanzione procede fino alla determinazione da parte dell’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, della somma dovuta per la violazione ed della ingiunzione del pagamento.

È possibile, però, che l’autorità ritenga infondato l’accertamento della violazione e dunque emetti ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

In tal senso, dunque, non possiamo dire che i termini del pagamento in 60 giorni e quindi, il pagamento stesso sia obbligatorio: si può sempre rinunciare alla fase di conciliazione rischiando il pagamento, sia delle spese, sia di una somma superiore, ma anche potendo, attraverso una adeguata documentazione ottenere l’archiviazione e non pagare la sanzione.

Concludendo, il termine dei 60 giorni di cui all’art. 16 L. 689/1981 è perentorio in quanto la sua inosservanza da luogo alla decadenza del diritto di liberarsi dall’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa. In altre parole l’ordinamento pone il titolare di fronte ad una alternativa: o avvalersi del diritto di pervenire ad una conciliazione breve o perderlo e rischiare il pagamento della intera sanzione così come tentare, attraverso una adeguata prova l’archiviazione degli atti.

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