Organi ed uffici

Nell’organizzazione di ogni ente pubblico possiamo distinguere gli organi e gli uffici.

In sostanza, i poteri (attribuzione) vengono conferiti dall’ordinamento solo all’ente avente la soggettività giuridica, mentre gli organi di cui esso si avvale esercitano una frazione di quei poteri (competenza) , consentendolo così di riferire all’ente atti ed attività. Elementi essenziali dell’organo sono dunque :

– il titolare dell’organo stesso (cd. funzionario)

– l’esercizio di una pubblica potestà da parte del titolare stesso. Il quantum, cioè la misura dei poteri e delle funzioni che ciascun organo può esercitare si definisce competenza.

L’ufficio è il complesso organizzato di sfere di competenze, persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto all’espletamento di un’attività strumentale – conoscitiva, preparatoria , esecutiva – tale da consentire all’organo (Ministro-Prefetto) di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente.

Si è dunque in presenza di un organo quando il soggetto ha la veste e la capacità di impegnare l’ente verso i terzi. Negli altri casi si tratterà di semplici uffici.

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