L’atto costitutivo di una s.p.a.

Deve contenere:

  • il cognome ed il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domiciio o la sede e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi.
  • la denominazione sociale
  • l’oggetto sociale
  • il Comune ove sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie
  • il numero delle azioni
  • il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura
  • i criteri per la ripartizione degli utili
  • i benefici eventualmente accordati ai soci promotori o ai soci fondatori
  • il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società
  • il numero dei componenti il collegio sindacale
  • la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile
  • la durata della società o, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere

Le condizioni per la costituzione sono che il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero, deve essere fatto il versamento di almeno 25% dei conferimenti in denaro e nel caso di costituzione con atto unilaterale dell’intero ammontare, e devono sussistere eventuali altre autorizzazioni governative (Banca d’Italia per le società esercenti il credito e Min. Svil. Economico per le società svolgenti attività assicurativa).

Il notaio entro venti giorni dalla stipula del contratto sociale, è tenuto a depositarlo presso il registro delle imprese.

Lascia un commento