Ai sensi dell’art. 2 e 3 della L.443/1985 è artigiano colui che:
– “(…) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”;
– “nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (a titolo esemplificativo attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, servizi di pulizia, attività di estetista, attività di parrucchiere e barbiere ecc….) deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti da leggi statali”.
– “svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all’esercizio dell’impresa”.