Il leveraged buy-out, ovvero come Tronchetti ha comprato Telecom

Tale operazione può essere effettuata in modi diversi: in genere, però chi vuole acquisire una s.p.a. costituisce una società con un modesto capitale, chiede un finanziamento e lo utilizza per acquistare azioni della società bersaglio. Quando ne ottiene il controllo, attua una fusione tra due società e rimborsa il finanziamento con i guadagni della società bersaglio.

La riforma delle società (D.Lgs. 6/2003) ha introdotto, nel corpo del codice, una nuova norma (art. 2501 bis) destinata a disciplinare , per la prima volta nel nostro ordinamento, l’ipotesi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, riconoscendosi piena legittimazione alle operazioni di c.d. leveraged buy-out).

Il legislatore ha dunque consentito di superare le perplessità che sia dottrina che giurisprudenza avevano avanzato in ordine alla liceità delle descritte operazioni , che apparivano in contrasto con il divieto di acquisizione e sottoscrizione di azioni proprie, nonchè con quello di accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie.

Si riferiscono a questa norma Alberto e Danilo quando definiscono Prodi e d’Alema “gli amici delle banche” ?

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