La nuova disciplina dei “protesti”

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Con il Decreto n° 316/2000 e successive modificazioni si è data attuazione al REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI tenuto dalle Camere di Commercio andando a sostituire la pubblicazione cartacea già effettuata dalle stesse Camere ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77.

Si è inteso così assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione dei protesti su tutto il territorio nazionale accrescendo così il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali ed andando altresì a tutelare e rafforzare quella che era la prassi di "riabilitazione" del soggetto protestato che avesse successivamente adempiuto alla propria obbligazione.

I principali punti toccati dalla nuova normativa hanno riguardato:

  • le procedure per la comunicazione alle Camere di Commercio delle notizie sui protesti nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
  • le caratteristiche e modalità di tenuta del registro;
  • i contenuti delle registrazioni
  • i termini entro i quali le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico
  • il diritto alla cancellazione del soggetto protestato
  • le pubblicazioni non ufficiali delle notizie di protesti da parte di chi organizza le stesse in banche dati

Escludendo gli aspetti puramente tecnici è il caso di soffermarsi su:

Celerità dell'informazione
Oggi la notizia di un protesto è disponibile al pubblico entro massimo 40 giorni dalla sua levata se questa è avvenuta nel primo giorno del mese. Infatti, eliminata la necessità dell'invio al Presidente del Tribunale, i pubblici ufficiali abilitati trasmettono i dati "entro il giorno successivo alla fine di ogni mese" direttamente al Presidente della Camera di Commercio competente e questa provvede alla pubblicazione degli elenci nei "dieci giorni successivi alla ricezione.

Certezza della informazione
L'art. 3-bis del DL 18 settembre 1995, n. 381 convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, 480, poneva l'esigenza di "rendere univocamente identificabile il soggetto protestato".

La nuova norma così prevede che nell'atto di protesto il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali elementi devono essere integralmente riportati nell'elenco trasmesso al presidente della camera di Commercio competente e da questi trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel "registro informatico".

Su tale disposizione si sono state avanzate alcune interpretazioni tra cui anche quella, in assenza dei dati, di sospendere la pubblicazione non risultando adempiuta la previsione di legge; tanto non avrebbe comunque risolto il problema della reperibilità dei predetti elementi da parte dei pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.

A risolvere definitivamente il quesito è giunta la legge 12 dicembre 2002, n. 273, che all'art. 45 comma 1 ha introdotto una fondamentale novità nella disciplina dei titoli cambiari prevedendo tra i requisiti naturali e quindi essenziali degli stessi l'indicazione, oltre al nome e cognome dell'emittente o trattario, anche il luogo e la data di nascita o, in alternativa, il codice fiscale.
Risulta evidente come si sia così risolto uno degli aspetti più delicati: evitare il danno morale ed economico derivante dai casi di omonimia e contemporaneamente dare certezza ai prenditori sulla solvibilità dell'emittente.

Diritto alla cancellazione del soggetto protestato
Anche in questo caso, dopo varie modifiche intervenute, si è giunti alla definitiva stesura che ha semplificato l'iter di "cancellazione" del soggetto protestato e l'assoluto oblio dell'evento.

Così che, oggi, in base all'art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235 che ha sostituito l'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la "cancellazione" del proprio nome dal registro informatico.
Inoltre, il debitore che provveda oltre il termine dei dodici mesi può chiederne l'annotazione sul citato registr
o informatico.

La procedura prevede la presentazione di "istanza" , compilata su apposito modello, al solo Presidente della Camera di Commercio competente per territorio corredata del titolo quietanzato nonché della quietanza relativa al versamento del diritto camerale.

Su tale istanza il Presidente della Camera di Commercio, sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento, si pronuncia entro il termine di venti giorni e, se positiva, ne cura la cancellazione definitiva non oltre cinque giorni dalla pronuncia.

Solo in caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa nei termini innanzi riportati, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo di residenza del debitore protestato.

Il diritto alla cancellazione, seguendo lo stesso iter appena riportato, spetta a chi dimostri di aver subito levata di protesto illegittimamente o erroneamente a proprio nome.

Le pubblicazioni non ufficiali delle notizie di protesti
Anche in questo caso sono stati posti paletti importanti a tutela del debitore protestato.

Infatti, in base all'art 13 Decreto 9 agosto 2000, n 316, chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.

Tale disposizione si riferisce soprattutto a chi organizza le notizie dei protesti in proprie banche dati.

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