Danno all’immagine e protesto illegittimo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14977 del 28 giugno 2006, afferma che ove venga accertato che un protesto illegittimamente sollevato abbia leso i diritti della persona, il danno, da considerarsi in re ipsa, dovrà certamente essere risarcito, poiché non grava danneggiato l'onere di provare la sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad richiedere in proprio favore, che il giudice faccia uso del proprio potere di liquidazione equitativa.
Nella stessa sentenza, la Corte puntualizza che il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali, onde, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quelli sopraindicati, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass., 11103/1998) ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l'uso, da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa.

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