L’indulto ed il diritto penale del lavoro

Il disegno di legge n. 525 sull’indulto, all’esame del Parlamento, riduce di tre anni le pene irrogate per procedimenti penali già conclusi o ancora in corso per reati commessi entro il 2 maggio 2006. Ciò significa che chi ha commesso reati, anche molto gravi, vede decurtata la pena, mentre le conseguenze sanzionatorie di reati di media entità e comunque di rilevante allarme sociale restano di fatto impuniti. Si pensi, per tutti, agli omicidi colposi da infortunio sul lavoro che, se pur socialmente rilevanti, non vengono mai sanzionati con pene superiori al limite contemplato nell’indulto. D’altra parte l’indulto si aggiunge a tutti gli altri “sconti di pena” già previsti per motivi sostanziali o di rito, ad esempio il patteggiamento o il rito abbreviato. Una accorta condotta difensiva da parte dei legali dei rei comporterà in concreto una impunità generalizzata facendo girare a vuoto la giustizia penale nel prossimo futuro.

Nel campo del lavoro il colpo di spugna sarà pressoché totale e non soltanto per gli illeciti attinenti alla sicurezza del lavoro, le cui pene non sono mai molto alte, ma anche per odiosi illeciti di carattere economico quali il doloso impossessamento di trattenute previdenziali e fiscali operate sulla busta paga e i comportamenti truffaldini all’ordine del giorno nella fascia del lavoro nero o grigio. Si pensi in proposito alla diffusa prassi vigente nel mondo delle imprese medio piccole e marginali di obbligare il lavoratore alla restituzione di parte della retribuzione percepita o di costringere, con il ricatto occupazionale, a dare quietanza per importi superiori a quelli effettivamente ricevuti.

Il venir meno del timore di sanzioni penali concrete comporterà, come è ovvio (e già se ne è fatta l’esperienza in molte controversie in tema di omicidi “bianchi” per amianto), un irrigidimento o un rifiuto dei responsabili nel risarcire le vittime degli illeciti o dei loro eredi. Da questo punto di vista l’obiezione, pur tecnicamente fondata, che un indulto fa venir meno la pena, ma non il reato e dunque lascia aperta la strada al risarcimento del danno dell’illecito sul piano civile, non tiene conto delle effettive dinamiche della controversia. Infatti la sanzione penale e non quella civile, soggetta a tempi lunghissimi, è quella che maggiormente pone le basi per un’effettiva disponibilità del reo a pervenire a soluzioni risarcitorie.

Ricordiamo che in occasione di precedenti provvedimenti di clemenza si sono esclusi i reati riguardanti specificamente il cosiddetto diritto penale del lavoro, proprio in considerazione della valenza prevenzionistica e non solo repressiva della punibilità penale di atti illeciti commessi in danno dei lavoratori e dunque di particolare rilievo sociale.

In conclusione gli esempi che si potrebbero fare sono numerosi. Oltre la violazione del d.lgs. n. 626/1994 in materia di sicurezza del lavoro (in particolare artt. 89 e ss.), si può citare ancora il mancato adempimento all’obbligo del giudice in caso di condotta antisindacale (art. 650 c.p.); Somministrazione fraudolenta; Caporalato illecito; Truffa per erogazioni pubbliche disciplinate dall’art. 640 bis c.p.; Art. 38 dello Statuto dei lavoratori in materia di accertamenti sanitari illeciti; Controlli illeciti della guardiania dell’azienda; Discriminazione nelle assunzioni per appartenenza sindacale.

Da tutto quanto suddetto appare necessario che il Parlamento modifichi il disegno di legge n. 525, sulla materia del cosiddetto diritto penale del lavoro.

Giovanni Naccari – Marcello Tocco (CGIL)

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