I singoli atti di controllo

Il visto è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo. L’autorità investita del potere di visto sindaca l’atto in relazione a tutti e tre i vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). Si tratta di un controllo non discrezionale ma vincolato, in quanto l’autorità di controllo non può rifiutarsi di apporre il visto, ove non riscontri nell’atto alcun vizio di legittimità. Il diniego del visto fa sì che l’atto controllato rimanga privo di qualsiasi efficacia. E’ anch’esso un atto vincolato ove l’organo di controllo ravvisi un vizio di legittimità.
L’approvazione è un atto di controllo preventivo di merito , che non si limita al sindacato sulla legittimità dell’atto, ma accerta anche l’opportunità e la convenienza dell’atto controllato.
L’approvazione, pur dovendo essere comunicata in forma espressa all’autorità che ha emanato l’atto approvato, non è ricettizia, producendo effetti dal momento della emanazione e non della comunicazione.
Autorizzazione può servire sia per un controllo di merito che di legittimità, ed essendo concessa prima della formazione dell’atto, incide sulla validità, a differenza del visto e dell’approvazione che intervengono dopo la formazione dell’atto, e quindi incidono sulla efficacia.

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