Il d.P.R. 445/00 prevede attualmente due diverse tipologie di autocertificazioni: le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. La principale differenza tra le due consiste nel fatto che le prime sostituiscono certificati e atti contenuti negli archivi delle pubbliche amministrazioni e quindi già esistenti; le seconde sostituiscono di regola altri documenti.
Vediamo che cosa si può autocertificare e come.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione può essere usata per attestare:
data e luogo di nascita
residenza
cittadinanza
godimento dei diritti civili e politici
stato civile (celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a)
stato di famiglia
esistenza in vita
nascita di un figlio
decesso del coniuge, dei propri ascendenti (genitori…) o dei propri discendenti (figli…)
iscrizione agli albi o agli elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
appartenenza a ordini professionali
titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corisposto, possesso del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato
stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili
iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
qualità di vivenza a carico
tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Va peraltro sottolineato che, qualora si dovessero attestare più fatti contemporaneamente, è possibile dar luogo ad un’autocertificazione cumulativa cioè compilare un unico modulo in cui siano riportate tutte le dichiarazioni necessarie.
Come si può notare, quello sopra riportato è un lungo elenco; in esso sono però indicati tutti i casi in cui è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva al posto dei certificati.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere invece utilizzate per attestare:
tutti i fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dall’interessato e non compresi tra quelli autocertificabili
stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante è a diretta conoscenza, relativi ad altri soggetti
la conformità all’originale della copia di una pubblicazione, di un atto amministrativo o di documenti fiscali
Che cosa NON si può autocertificare?
Purtoppo non tutto si può autocertificare;
in particolare:
-) le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse in sostituzione di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti
-) le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non possono essere utilizzate per attestare informazioni che non rientrano nella conoscenza diretta del dichiarante o che riguardano manifestazioni di volontà (esempio dichiarazione d’impegno)