Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

Il d.P.R. 445/00 prevede attualmente due diverse tipologie di autocertificazioni: le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. La principale differenza tra le due consiste nel fatto che le prime sostituiscono certificati e atti contenuti negli archivi delle pubbliche amministrazioni e quindi già esistenti; le seconde sostituiscono di regola altri documenti.

Vediamo che cosa si può autocertificare e come.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione può essere usata per attestare:

data e luogo di nascita

residenza

cittadinanza

godimento dei diritti civili e politici

stato civile (celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a)

stato di famiglia

esistenza in vita

nascita di un figlio

decesso del coniuge, dei propri ascendenti (genitori…) o dei propri discendenti (figli…)

iscrizione agli albi o agli elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione

appartenenza a ordini professionali

titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corisposto, possesso del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato

stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente

qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili

iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

qualità di vivenza a carico

tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Va peraltro sottolineato che, qualora si dovessero attestare più fatti contemporaneamente, è possibile dar luogo ad un’autocertificazione cumulativa cioè compilare un unico modulo in cui siano riportate tutte le dichiarazioni necessarie.

Come si può notare, quello sopra riportato è un lungo elenco; in esso sono però indicati tutti i casi in cui è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva al posto dei certificati.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere invece utilizzate per attestare:

tutti i fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dall’interessato e non compresi tra quelli autocertificabili

stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante è a diretta conoscenza, relativi ad altri soggetti

la conformità all’originale della copia di una pubblicazione, di un atto amministrativo o di documenti fiscali

Che cosa NON si può autocertificare?
Purtoppo non tutto si può autocertificare;
in particolare:

-) le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse in sostituzione di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti

-) le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non possono essere utilizzate per attestare informazioni che non rientrano nella conoscenza diretta del dichiarante o che riguardano manifestazioni di volontà (esempio dichiarazione d’impegno)

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