Si fa presto a dire due anni di garanzia per legge…

Questo pezzo è tratto da un articolo di pc professionale pubblicato sul numero 164 di novembre 2004 a pag. 192 e seguenti.
Leggetelo per bene che è molto interessante.

L’emanazione del decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, che recepisce la direttiva europea 1999/44/CE, ha apportato radicali cambiamenti nella tutela dei consumatori per quel che riguarda l’acquisto di beni di consumo, introducendo, agli articoli da 1519 bis a 1519 nonies, un apposito paragrafo del Codice civile dal titolo “della vendita dei beni di consumo”. I due aspetti più innovativi della normativa riguardano l’estensione del periodo di garanzia a due anni e il fatto che nei primi 6 mesi successivi all’acquisto l’onere della prova (ossia la dimostrazione che l’eventuale guasto o malfunzionamento non dipende da difetti di fabbrica) spetta al venditore. Il terzo elemento di novità, anche se meno eclatante dal punto di vista della tutela dei diritti, è l’identificazione del venditore come colui nei confronti del quale il consumatore può esercitare
il diritto di garanzia. Elemento, quest’ultimo, molto importante e cheevita il tipico scaricamento di responsabilità da un soggetto all’altro, mache, come vedremo, determina anche non pochi problemi.
Nonostante la piccola rivoluzione per i consumatori che la nuova normativa comporta, nonostante l’Italia sia stata tra i primi Paesi europei (insieme a Austria, Finlandia e Germania) a recepire la direttiva comunitaria e la normativa sia in vigore da più di due anni, la conoscenza dei diversi aspetti della cosiddetta “garanzia europea” è ancora piuttosto scarsa, al punto da spingere il ministero delle Attività Produttive, e nello specifico la Direzione per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, a lanciare nei mesi scorsi una campagna di sensibilizzazione sul tema attraverso la distribuzione di migliaia di depliantpubblicitari contenenti una sorta di decalogo di comportamento sulla materia. Il ministero ha accompagnato questa iniziativa con la predisposizione di una circolare esplicativa, destinata ai tecnici del diritto e alle associazioni dei consumatori e dei commercianti, che puntualizzai diversi aspetti dellanormativa e cerca di chiarire quei punti che maggiormente creano problemi, dando adito a diverse interpretazioni.
Vediamo quindi a chi e a cosa si applica la normativa e quali sono le principali problematiche causa di contestazioni.

A cosa si applica la normativa

L’ambito oggettivo della normativa è molto chiaramente definito e non dà adito a dubbi. La nuova disciplina si applica ai beni di consumo e si definisce tale qualsiasi bene mobile (anche da assemblare), compresi i beni di consumo usati. Sono esplicitamente esclusi i beni oggetto di vendita forzata, la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e i beni immobili. La disciplina si applica ai contratti di vendita di beni mobili e agli altri contratti equiparati, quei contratti, quindi, che prevedono il trasferimento della proprietà di un bene mobile dietro il pagamento di un corrispettivo e si estende anche all’installazione quando questa è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Sono, queste ultime due, precisazioni importanti alle quali non sempre si pensa al momento della stipula di un contratto.
Pensiamo, per esempio, all’installazione di una connessione a banda larga con tecnologia Adsl o attraverso il cablaggio in fibra ottica. Nel primo caso, il modem Adsl viene spesso dato in “comodato d’uso” e non si ha, quindi, un trasferimento di proprietà; in caso di guasti o malfunzionamenti non ci può dunque avvalere della “garanzia europea” e, anche se ovviamente questo non significa che si sia totalmente privi di diritti in quanto in questi casi si fa riferimento alle altre disposizioni dell’ordinamento giuridico,giuridico, è bene prestare una particolare attenzione alle parti del contratto che trattano la questione di eventuali guasti o malfunzionamenti. Viceversa, nel caso di cablaggio in fibra ottica, solitamente quello che avviene è che l’azienda con la quale si stipula il contratto di fornitura di banda è anche quella che si occupa (direttamente o indirettamente, ma ai fini della garanzia questo non importa) della vendita dell’hub e della sua installazione e, quindi, l’eventuale malfunzionamento dello stesso dovuto a imperfetta installazione ricade sotto la tutela della “garanzia europea”.

A chi si applica

Anche la definizione dei soggetti coinvolti dalla normativa è precisa. Soggetto tutelato dalla nuova normativa è il consumatore, ossia la persona fisica che, nei contratti di vendita di beni di consumo e altri equiparati, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il consumatore è chiaramente ed esplicitamente il cittadino privato che effettua un acquisto non inerente la sua eventuale professione e nel Paese delle partita Iva, è una precisazione non da poco. Tanto per essere chiari, tutti i beni acquistati per i quali viene richiesta una fattura con l’indicazione della partita Iva dell’acquirente non ricadono sotto la tutela della “garanzia europea”.
Anche in questo caso, naturalmente, non si è privi di tutela, dato che continuerà a valere la vecchia disciplina definita dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile che però offre meno garanzie di quella nuova (come l’onere della prova che spetta sempre all’acquirente). In questi casi è dunque molto importante verificare le condizioni di garanzia offerte dal produttore, la cosiddetta “garanzia convenzionale”; naturalmente non stiamo qui parlando delle aziende per le quali l’acquisto di beni informatici è legata a tutta un’offerta di servizi che comprendono manutenzione, assistenza e altro, ma parliamo di quelle centinaia di migliaia di liberi professionisti che hanno un potere contrattuale non molto diverso da quello di un consumatore privato. Così come è definito senza possibilità di diverse interpretazioni il consumatore, altrettanto chiaramente è definito il soggetto a cui ci si deve rivolgere per far valere i propri diritti. Questi è il venditore, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale effettui la vendita di un bene mobile. Si escludono quindi tutte le vendite tra privati, perché il venditore è chiaramente definito come colui che vende un bene nell’ambito della propria attività imprenditoriale, e si identifica un chiaro e unico responsabile al quale il consumatore può rivolgersi ossia colui che gli ha venduto il bene. E qui iniziano i problemi perché non essendoci più, come vedremo poi, l’esatta corrispondenza temporale tra “garanzia legale” e “garanzia convenzionale o garanzia commerciale” il rischio per il venditore è molto elevato. Il venditore ha diritto a esercitare l’azione di regresso (in parole povere di rivalersi) nei confronti del fornitore (produttore o distributore) del bene in questione, ma mentre le norme a tutela del consumatore hanno carattere imperativo, il diritto di regresso è derogabile. “La problematica principale”, spiega Giuseppe Dell’Aquila di Confesercenti, “deriva dall’estrema difficoltà con la quale si può esercitare l’azione di regr
esso. La direttiva europea, e quindi il decreto legislativo che la recepisce, prevede la responsabilità in carico al commerciante stesso in caso di mancata conformità del bene e l’obbligo di risarcire il consumatore.
Lo stesso codice prevede che, entro un anno, il commerciante che ha dato soddisfazione all’acquirente per il bene non conforme al contratto può rivalersi nei confronti del fornitore al quale sia imputabile tale mancanza di conformità. Il problema è che, essendo il diritto di regresso derogabile, la possibilità di riuscire a vedere questo diritto soddisfatto dipende dai contratti che regolano il rapporto tra commerciante e fornitore. È evidente che si tratta di un rapporto piuttosto complesso, dove il singolo negoziante spesso finisce con il rinunciare al risarcimento”. E che si tratti di un rapporto di forza lo si vede chiaramente nei contratti tra la grande distribuzione e i suoi fornitori; difficilmente un soggetto molto forte come è la grande distribuzione accetta di porre in vendita prodotti sui quali non ha la copertura dei 2 anni di garanzia da parte del produttore. Non è quindi strano che lo stesso prodotto sia accompagnato da una garanzia convenzionale fornita dal produttore diversa a seconda del canale di vendita utilizzato. “Tutta la questione”, prosegue Dell’Aquila, “sta nel fatto che fino al febbraio 2002, la garanzia commerciale (o convenzionale che dir si voglia) era coincidente con i tempi della garanzia legale; oggi invece questo termine è stato portato a 2 anni mentre molti produttori continuano a offrire una garanzia di 1 anno e questa situazione, in alcuni casi, può essere insostenibile. Quello che le associazioni di categoria dei commercianti stanno cercando di fare è di raggiungere un accordo con quelle dei produttori per portare la garanzia commerciale sempre più vicina a quella legale; nell’informatica i produttori
sono per lo più stranieri e quindi un eventuale accordo risulta ancora più difficile perché coinvolge politiche commerciali definite internazionalmente.
E del resto non si può uscire dai limiti di accordi di questo tipo chiedendo l’intervento del legislatore perché si tratta di norme che derivano dall’ambito europeo e il legislatore nazionale non può uscirne. Si tratta quindi di chiarire il problema, renderlo il più esplicito possibile e far comprendere ai produttori che, anche in termini di qualità del servizio, la cosa migliore è allineare la garanzia commerciale con quella legale”.

Conformità del contratto

La garanzia legale copre i difetti esistenti al momento della consegna e che si manifestano nell’arco dei 24 mesi. Ne derivano alcuni obblighi specifici del venditore il quale ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e deve ripristinare il bene venduto per renderlo conforme al contratto.
Il venditore è dunque responsabile nei confronti del consumatore di eventuali difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene, ma tale responsabilità è esclusa in caso di conoscenza del difetto da parte del consumatore, in caso di conoscibilità del difetto da parte del consumatore con l’ordinaria diligenza qualora il difetto di conformità derivi da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Bisogna fare molta attenzione a questo aspetto perché non si considerano prodotti difettosi quelli “conformi alla descrizione fatta dal venditore” o alle “dichiarazioni pubbliche” fatte dal produttore tramite pubblicità o etichettatura. Attenzione, quindi, al momento dell’acquisto: leggere attentamente le istruzioni e le caratteristiche tecniche del prodotto. È comunque importante ricordare, soprattutto nel caso di beni informatici, quanto detto all’inizio e cioè che la conformità del bene si estende anche all’installazione, quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Quindi un difetto di conformità derivante dall’imperfetta installazione del bene si configura come difetto di conformità del bene stesso e i diritti connessi alla garanzia possono essere fatti valere anche quando l’installazione viene fatta dal consumatore, se il prodotto è concepito per essere installato dal consumatore, e la non corretta installazione sia dovuta a una carenza di adeguate istruzioni.

La durata della garanzia e l’onere della prova

Il difetto di conformità deve manifestarsi entro 2 anni dalla consegna, mentre per i beni usati può essere concordato un periodo più breve, che però non può mai essere inferiore a 1 anno. La denuncia della difformità del bene deve essere effettuata dal consumatore entro 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto e va sempre fatta al venditore.
Di fatto, quindi, l’azione diretta a far valere i difetti si prescrive in 26 mesi (24 mesi entro i quali può manifestarsi il difetto, più i due mesi di tempo per denunciarne la scoperta) dalla consegna del bene.
E veniamo ora a uno degli aspetti più controversi, ossia l’onere della prova del difetto che spetta al consumatore solo se il difetto si manifesta dopo i 6 mesi dalla consegna del bene. Se invece il difetto si manifesta entro 6 mesi dalla consegna del bene si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna e quindi si ha un’inversione dell’onere della prova a carico del venditore. Spetterà quindi al venditore provare la non sussistenza del difetto di conformità denunciato oppure che la presunzione dell’esistenza del difetto al momento della consegna sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità oppure che la manifestazione del difetto
sia posteriore ai sei mesi dalla consegna. “Quando la conosce, il consumatore percepisce la garanzia europea come un diritto alla riparazione gratuita o alla sostituzione del bene nei due anni successivi all’acquisto.Scaduto il termine di 6 mesi entro i quali il consumatore non ha l’onere della prova della non conformità del bene, perché si presume si tratti di un difetto di fabbrica, si entra invece su un terreno molto scivoloso. Dopo i 6 mesi è il consumatore che deve dimostrare che il difetto riscontrato sussisteva all’origine ed è chiaro che più il prodotto è complesso e sofisticato e minore è la possibilità per il consumatore di fornire questa prova”, diceEmanuele Piccari dell’Unione Nazionale Consumatori.
Se non raggiunge un accordo con il venditore, il consumatore, per ottenere soddisfazione, deve far fare una perizia da un perito del tribunale (che non costa mai meno di 1.000 euro) e quindi procedere contro il venditore: “Le associazioni dei consumatori hanno un ufficio legale che può cercare di portare la questione davanti al giudice di pace il quale può nominare un perito super partes che faccia una perizia con la prospettiva di addebitare le spese alla parte soccombente, ma è chiaro che è una scelta che va valutata caso per caso e che dipende dal valore del bene”, prosegue Piccari, che aggiunge: “In questi primi due anni di applicazione della nuova normativa abbiamo riscontrato che nell’80% dei casi in cui un consumatore reclama entro i 6 mesi dalla consegna del bene ottiene soddisfazione, mentre dopo i 6 mesi questa proporzione si inverte e la percentuale dei casi che ottengon
o riparazione o sostituzione gratuita o rimborso precipita al 20%”.

Il ripristino del bene

Come abbiamo detto la normativa è molto chiara su questo punto: il diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene si esercita nei confronti del venditore e quindi il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore, che è l’unico soggetto con il quale ha intrattenuto
un rapporto di compravendita o altro contratto equiparato. È importante conservare almeno per 26 mesi dalla consegna del bene tutta la documentazione relativa agli acquisti di beni di consumo, soprattutto se avvenuti senza contratto (o buono d’ordine) scritto: scontrino fiscale, tagliandi
assegni, cedolini carte di credito, documentazione illustrativa del prodotto, confezione, garanzia. Riscontrato un difetto, quali sono i diritti del consumatore? I gradini della garanzia europea sono tre: riparazione del prodotto, sostituzione dellostesso o rimborso. La normativa stabilisce che “il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro”.
Questo dovrebbe significare che, a fronte di un difetto di lieve entità facilmente eliminabile con una riparazione, il consumatore non possa richiedere la sostituzione del bene se il venditore ritiene più conveniente ripararlo. Il confine tra i due rimedi è però piuttosto incerto dato che varia da prodotto a prodotto e da difetto a difetto, e questa incertezza si somma a quella relativa a un altro problema.
Un’altra norma stabilisce infatti che le riparazioni devono essere effettuate “entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”. Si parla qui di riparazioni, al plurale, e viene spontaneo chiedersi quante riparazioni debba “sopportare” il consumatore se la prima non va a buon fine e se non sia invece lecito esercitare il diritto alla sostituzione anche se questa risulta per il venditore più onerosa della riparazione. La mancanza di chiarezza su questo tema ha finito con l’alimentare le controversie. E questo è uno dei punti sui quali si sofferma la nota esplicativa del Ministero delle Attività produttive dando un’interpretazione della disciplina decisamente favorevole al consumatore, che non è però detto riesca a impedire la nascita di contestazioni: “Per quanto riguarda la scelta dei rimedi introdotti dalla nuova disciplina, la legge è molto chiara nell’attribuirne il diritto al consumatore. Il consumatore può quindi scegliere tra la riparazione o la sostituzione, ovvero tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Il venditore può proporre il rimedio alternativo, ma la decisione ultima, ivi compresa l’accettazione della proposta diversa del venditore, spetta sempre al consumatore”. In ogni caso non possono in alcun modo essere addebitati al consumatore i costi indispensabili per rendere conformi i beni, quindi spese di spedizione, manodopera o di materiali non vanno pagate.
Se riparazione e sostituzione del prodotto non danno esito positivo o non sono possibili, il consumatore ha diritto al rimborso o alla riduzione del prezzo del bene, in questo caso la normativa prevede esplicitamente che, nella determinazione dell’importo, si tenga conto dell’uso del bene. In ogni caso il consumatore non è mai obbligato ad accettare buoni per futuri acquisti o altri prodotti in sostituzione di quello oggetto della contestazione.

La garanzia convenzionale

Nell’articolo si è fatto più volte riferimento alla “garanzia convenzionale” o “garanzia commerciale”. L’articolo 1519 bis definisce come garanzia convenzionale ulteriore “qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità”. La garanzia convenzionale è cumulativa, vale a dire che si aggiunge a quella legale e non pregiudica la garanzia legale comunque spettante al consumatore; è facoltativa, ma una volta offerta diviene vincolante per chi la propone; è gratuita e quindi non comporta costi supplementari di alcun tipo; è libera nella durata, nell’oggetto e nell’estensione territoriale.
La garanzia convenzionale non può in nessun caso limitare i diritti del consumatore, ma può esclusivamente ampliarli. La garanzia convenzionale deve indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi necessari per farla valere compresi la durata della garanzia, l’estensione territoriale della garanzia, il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

Conclusioni

In conclusione, la cosiddetta “garanzia europea” rappresenta sicuramente un passo avanti nella tutela dei diritti dei consumatori, ma una conoscenza ancora non sufficientemente diffusa della normativa rischia di limitarne l’efficacia. A questo si affiancano alcune problematiche, come l’onere della prova del difetto dopo i sei mesi, che sono di difficile soluzione per il singolo consumatore. Il mancato allineamento tra garanzia legale e garanzia commerciale, poi, può determinare un atteggiamento di minore disponibilità da parte del venditore dopo lo scadere del primo anno (termine medio della garanzia commerciale offerta dai produttori) e rendere ancora più difficile, per il consumatore, far valere i propri diritti.

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