I contratti di apprendistato dopo la legge “Biagi”

Il numero complessivo di apprendisti che un imprenditore può assumere non può superare il 100% dei lavoratori qualificati. Il datore di lavoro che non ha dipendenti qualificati o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Per quanto attiene gli incentivi economici e normativi, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni con qualifiche corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In attesa della riforma del sistema degli incentivi, restano fermi gli attuali (c.d. marca apprendisti), la cui erogazione sarà soggetta all’effettiva verifica della formazione svolta.
A) Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione.
Questa tipologia di contratto si rivolge a giovani con più di 15 anni.
La durata del contratto non può essere superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere indicazioni relative :
– prestazione lavorativa oggetto del contratto;
– piano formativo individuale;
– qualifica da conseguire.
Il recesso datoriale è possibile a fine contratto rispettando i termini di preavviso. E’ possibile, poi recedere dal contratto in presenza di giusta causa o giustificato motivo.
Vi è infine la previsione di un monte ore di formazione, esterna e interna all’azienda. Per l’operatività si attende un regolamento della Regione.
B) APPRENDISTATO PROFESSIONALE
Questa tipologia di contratto si rivolge a giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se il lavoratore è in possesso di una qualifica professionale). Durata minima del contratto due anni, massima sei anni.
I principi su cui si basa questo contratto sono analoghi a quelli visti per il tipo A).
Vi è lo previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno. L’operatività di tale tipologia contrattuale è rimandato al regolamento Regionale. Fino ad allora si applica la disciplina previgente.

(dal testo “Guida per la preparazione all’esame di somministrazione di alimenti e bevande” , CCIAA Padova)

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