Quella sotto-nota che prevede la pena di morte nella Carta Europea

Mi capita di interessarmi sempre più spesso per motivi di lavoro alle istituzioni europee ed alle leggi Comunitarie. Stamattina mi sono imbattuto in alcuni filmati di youtube ed un articolo che fa a sua volta riferimento ad un’intervista ad un rappresentante di un partito tedesco nella quale si dice che il Trattato di Lisbona (che rappresenta una grande riforma delle istituzioni europee – non sono ancora in grado di dire se in meglio o in peggio) comporta con la sua firma l’accettazione della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Europa che conterrebbe l’esclusione della pena di morte eccetto,  “in a footnote of a footnote”  (in una nota di una nota) nei casi di “guerra, insurrezione, disordini” .


Il concetto di insurrezione e di disordine – dice l’intervistato – è davvero soggettivo (basti pensare, aggiungo io, a quando si parla di terrorismo per qualsiasi cosa, con arresti, sia in Italia che nel Regno Unito dove una legge liberticida consente alla polizia di detenere una persona sospetta per mesi o anni anche in assenza di accuse penali) .

Sono andato sul sito dell’Unione Europea ed ho scaricato la Carta dei diritti dei cittadini europei ma di questa nota non ho trovato traccia . E’ presente però nelle ” “EXPLANATIONS RELATING TO THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION” dove, con riferimento all’articolo 2 (quello che tratta della pena di morte) , si dice :”

Le disposizioni dell’articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell’articolo 52,paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni“negative” che figurano nella CEDU devono essere considerate come figuranti anche nella Carta:
a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:“La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a. per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.”;

b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU: “Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni …”.

Il mio parere è che dovremmo preoccuparci tutti più delle singole legislazioni degli Stati (vedi appunto il caso della legislazione interna del Regno Unito sul terrorismo), a cui fa rimanda questo terribile (secondo alcuni) articolo della Carta dei diritti umani, che di questo articolo della Carta. Il caso Aldovrandi ci dovrebbero insegnare che prima di sparare all’Europa, dovremmo cercare di tutelare meglio i diritti delle persone a partire dal “popolo” italiano.

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