Il principio generale per la società semplice , richiamato anche per le altre società di persone, è che “il potere di amministrazione della società spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci: il potere di amministrazione, pertanto, nelle società di persone, è un attributo essenziale della qualità di socio.
Tuttavia , la legge prevede che i soci possano scegliere un modello diverso: quello dell’amministrazione congiuntiva. Tale modello deve essere espresso nell’atto costitutivo o introdotto con modifica dello stesso.
Tra l’altro, i soci possono anche introdurre un regime misto, prevedere cioè per alcuni atti l’amministrazione disgiuntiva, per gli altri l’amministrazione congiuntiva; inoltre l’atto costitutivo può riservare l’amministrazione ad alcuni soltanto dei soci e persino ad un solo socio.
Ai sensi dell’art. 2274, avvenuto lo scioglimento della società, gli ammnistratori conservano il potere di amministrare solo in relazione ad affari urgenti, cioè quelli necessari ad evitare un pregiudizio della società medesima.