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La locuzione responsabilità aquiliana è, nell’ordinamento giuridico italiano, chiamata ad indicare la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 del Codice Civile, così qualificata in quanto non derivante da obblighi contrattuali. Vale dunque l’identità responsabilità aquiliana = responsabilità extracontrattuale. L’espressione si deve alla derivazione di questo concetto dalla lex Aquilia del 287 a. C. che introdusse nel diritto romano la responsabilità ex-delicto, ovvero del principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto o di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento, obbliga l’autore della lesione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali. Fondamento della responsabilità aquiliana è il principio di convivenza del neminem laedere che, affermando la responsabilità per qualsiasi attività che si traduce in un danno per i terzi, individua quale criterio di imputazione la colpevolezza dell’agente (nessuna responsabilità senza colpa). La colpa è concepita dalla legge Aquilia come condizione squisitamente soggettiva che esprime uno stato d’animo riprovevole tale da giustificare una sanzione (il risarcimento del danno) diretta a ripristinare il rispetto dei diritti lesi.