Esistono determinati istituti mediante i quali , con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dalla legge, pur non operandosi un trasferimento della titolarità della competenza, si determina lo spostamento dell’esercizio di essa.
Tali meccanismi giuridici sono:
– la avocazione, da parte dell’organo gerarchicamente superiore , dell’affare per cui è competente l’organo inferiore. Il potere di avocazione esiste solo in presenza di un rapporto di gerarchia, e non può essere mai esercitato quando l’atto è rimesso dalla legge alla competenza esclusiva dell’organo inferiore;
– la delega del potere, da parte dell’organo titolare di esso, ad altro organo amministrativo;
– la sostituzione, quando in caso di inerzia di un organo gerarchicamente inferiore, l’organo superiore si sostituisce ad esso nel compiere un atto vincolato.