Secondo la definizione della L. 689/91, l’illecito amministrativo può definirsi come quella violazione di un dovere generale cui l’ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa.
I principi generali in materia sono:
- principio di legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione;
- principio della capacità di intendere e di volere, per effetto del quale sono esclusi dall’assoggettamento alla sanzione amministrativa i minori di anni 18 e tutti coloro che, alla data del fatto, non avevano capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità sia derivato da loro colpa o sia stato preordinato al fine di precostituirsi una scusa;
- principio della responsabilità per dolo o colpa
- principio dell’esclusione della responsabilità per l’esistenza di una causa di giustificazione
- principio del concorso di più persone, per cui qualora più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito;
- principio di solidarietà, per effetto del quale il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario, o , se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà;
- principio della personalità dell’obbligazione, per cui in caso di morte del responsabile l’obbligazione di pagare non si trasmette agli eredi;
- principio della continuazione, per effetto del quale chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la sanzione più grave, aumentata fino al triplo;
- principio di specialità, per effetto del quale quando un fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.