L’illecito amministrativo

Secondo la definizione della L. 689/91, l’illecito amministrativo può definirsi come quella violazione di un dovere generale cui l’ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa.
I principi generali in materia sono:

  1. principio di legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione;
  2. principio della capacità di intendere e di volere, per effetto del quale sono esclusi dall’assoggettamento alla sanzione amministrativa i minori di anni 18 e tutti coloro che, alla data del fatto, non avevano capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità sia derivato da loro colpa o sia stato preordinato al fine di precostituirsi una scusa;
  3. principio della responsabilità per dolo o colpa
  4. principio dell’esclusione della responsabilità per l’esistenza di una causa di giustificazione
  5. principio del concorso di più persone, per cui qualora più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito;
  6. principio di solidarietà, per effetto del quale il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario, o , se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà;
  7. principio della personalità dell’obbligazione, per cui in caso di morte del responsabile l’obbligazione di pagare non si trasmette agli eredi;
  8. principio della continuazione, per effetto del quale chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la sanzione più grave, aumentata fino al triplo;
  9. principio di specialità, per effetto del quale quando un fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Lascia un commento