Il diario di Fable

Se tre persone si scambiano un euro, ciascuno avrà un euro, se però si scambiano un'idea, alla fine tutti avranno tre idee.

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Dopo che il bucato mi guardava minaccioso da giorni, e anche se cambiavo stanza ad attendermi c’era il ferro da stiro, finalmente stamattina mi sono occupato di queste incombenze. E non poteva mancare , tra le cose che -devi-fare-anche-se-non-vuoi, l’Auchan ovviamente (in moto e con il pagamento tramite Cassa amica che – ancora una volta- si è rivelata una fregatura, causa pensionato davanti a me che voleva usare il buono sconto inserendo a mano il codice al computer)…..
Ho letto anche il magazine Aps, imparando ad esempio che, al contrario di quanto ho sempre fatto, le plastiche di cd e muscicassette non vanno mai conferite nella plastica bensì nel secco non riciclabile, dove pure devono andare le confezioni dei Tarallucci (carta accoppiata con alluminio)… se penso a quante persone come me hanno impiegato un anno per leggere queste notizie che arrivano gratis a casa….
Sempre su quel magazine ho fatto il mio primo cruciverba del 2005 (sì lo so, non è il massimo……) … un sacco di parole che non conosco, come al solito….”La città del celebre Mausoleo, una delle 7 meraviglie del mondo”…ci stava alla perfezione Alessandria, ma non era giusto. E poi, cos’è un mausoleo ? Ho dovuto cercare su www.garzantilinguistica.it per sapere che è un sepolcro monumentale, cioè un grande monumento funebre.
Non parliamo poi dello strumento a fiato di terracotta….sapevo che quegli attrezzi servivano solo in cucina , e invece esistono le ocarine.
Il pesos moneta cilena e colombiana… e un edificio destinato alla musica ? ODEON ! Ci passo davanti spessissimo a Latisana, al Teatro Odeon…ma figuriamoci..Marco…tu lo sapevi vero ? ;)

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Ci sarebbe da indignarsi quanto basta. Nel Paese della Legge Biagi, del lavoro precario, dei lavoratori di serie A , B e C, dove viene appena approvata una riforma che abolisce la figura del ricercatore a tempo indeterminato, dove non si toccano i privilegi dei “baroni” (professori ordinari) , si prospetta per i giovani , dal 2013, un non-futuro. Ma non per tutti. Vengono assunto dal Ministro Moratti 3000 (tremila ) insegnanti di religione, tutti a tempo indeterminato, mentre viene di fatto cancellato l’insegnamento della geografia da molte scuole. Ma non è solo questo il punto.

L’insegnante di religione non deve superare un concorso , a differenza degli altri , per insegnare. Ai sensi del Trattato tra Stato e Chiesa, l’idoneità – che può essere revocata in ogni momento, ad esempio se una insegnante suora diventa mamma – la dà il Vescovo. E cosa succede se un insegnante di religione, assunto dallo Stato a tempo indeterminato – perde l’”idoneità”, a discrezione del Vescovo ? Se ha un’altra laurea, insegna altre materie. Con un concorso-farsa. Un altro miracolo italiano, dopo i 300 dirigenti assunti dall’ex Governatore della Regione Lazio Storace (Alleanza Nazionale).
Questo è il governo della Lega , di AN e di Forza Italia. Due pesi, due misure.
Hai vinto un concorso pubblico e c’è il blocco delle assunzioni ? Non ci sono soldi. Per te.

Per approfondire : http://www.ecn.org/uenne/archivio/archivio2003/un27/art2837.html

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disposizione testamentaria che assegna un determinato bene a persona diversa dall’erede

(da www.garzantilinguistica.it)

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“Ci sono persone che pur respirando la stessa aria, non vivono in questo mondo.”

(da una sua e-mail)

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di VITTORIO GREVI – da “Repubblica” di sabato scorso (cartaceo)

Nascoste tra le pieghe del disegno di legge sulla tutela del risparmio, approvato nei giorni scorsi dal Senato, le modifiche apportate alla normativa sul reato di falso in bilancio segnano una svolta per vari aspetti singolare (e, comunque, ricca di significati politici) rispetto alla discussa vicenda legislativa conclusasi con la poco decorosa «riforma» della disciplina di quel reato tra l’ottobre 2001 e l’aprile 2002.
Una svolta che, se sarà confermata dalla Camera, costituirà una vera e propria «controriforma», quanto mai opportuna, a fronte delle scelte lassiste allora operate, che tanto danno hanno recato all’immagine (anche internazionale) del nostro Paese, oltreché alla credibilità dei nostri mercati, offuscata da un palese deficit di trasparenza. Ma anche, nel contempo, una svolta anzi un ribaltamento di indirizzo che presuppone una obiettiva ammissione, da parte della maggioranza di governo, degli errori commessi sul punto, e il conte stuale riconoscimento della esigenza di tornare a una disciplina penalistica più rigorosa in questa non facile materia.
Di qui la prevista introduzione, da parte del Senato, di due distinte figure delittuose di falso in bilancio (a seconda che si tratti di società non quotate in Borsa, ovvero quotate e aperte al pubblico risparmio), in entrambi i casi perseguibile d’ufficio come delitto di pericolo concreto, cioè prescindendo dai danni patrimoniali causati a soci o creditori. Di qui, ancora, un cospicuo incremento delle pene detentive e interditti e, nonché delle sanzioni pecuniarie a carico delle società, con il corrispondente aumento dei termini di prescrizione. Di qui, infine, la esclusione del sistema delle soglie quantitative di non punibilità, con riguardo a certe dimensioni percentuali della falsità.
Un simile ravvedimento legislativo, – nel testo del Senato, deve senza dubbio apprezzarsi, in quanto espressione di un consapevole ripensamento circa l’assetto di un reato che –— così come è stato circoscritto e mortificato nella sua s ruttura e nel suo apparato sanzionatorio — risulta oggi pressoché privo di efficacia deterrente anche a causa dei più brevi termini di prescrizione. E tuttavia non si può non sottolineare che questa «controriforma» (se mai andrà in porto, come ci si augura), si applicherà necessariamente solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, quindi senza alcuna incidenza sui processi in corso, I quali, perciò—per effetto dei principi operanti in tema di successione di leggi penali nel tempo continueranno a svolgersi sulla base della più favorevole disciplina penalistica varata nel 2002, e perciò continueranno a concludersi con sentenze di assoluzione (per essere il fatto «non più» previsto dalla legge come reato, mentre lo sarebbe stàto alla stregua della disciplina anteriore), ovvero con sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Come è già accaduto in molte occasioni, con ovvio beneficio di diversi imputati noti (tra i quali, in primo luogo, il presidente del Consi glio Berlusconi) e meno noti, a dimostrazione che la riforma dell’aprile 2002, una delle prime classiche leggi aclpersonam, ha puntualmente raggiunto il suo scopo meno confessabile.
Ben si spiega, dunque, perché adesso il Parlamento stia ritornando sui suoi passi, con una inversione di tendenza tanto clamorosa quanto sorprendente, alla luce delle opposte premesse cui si era ispirato il legislatore di tre anni fa. Archiviati con sentenze liberatorie alcuni delicati processi per falso in bilancio. e destinati al medesimo epilogo gli altri ancora pendenti, sempre grazie alla applicazione della più blanda normativa penale tuttora in vigore, si può ormai ripristinare una più seria forma di repressione delle falsità nei bilanci societari e nelle altre comunicazioni sociali. Finalmente ci si adegua alle direttive europee dettate nel settore, e alle indicazioni provenienti anche dalla Corte di giustizia di Lussemburgo. Perché non lo si sia fatto subito (e anzi si sia approvata una legge imbelle e insensata come quella del 2002), rimane un mistero unicamente per chi non voglia comprendere le vere intenzioni di quel legislatore, che soltanto a parole proclamava di voler conseguire un «vantaggio per l’intera collettività».

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Il d.P.R. 445/00 prevede attualmente due diverse tipologie di autocertificazioni: le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. La principale differenza tra le due consiste nel fatto che le prime sostituiscono certificati e atti contenuti negli archivi delle pubbliche amministrazioni e quindi già esistenti; le seconde sostituiscono di regola altri documenti.

Vediamo che cosa si può autocertificare e come.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione può essere usata per attestare:

data e luogo di nascita

residenza

cittadinanza

godimento dei diritti civili e politici

stato civile (celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a)

stato di famiglia

esistenza in vita

nascita di un figlio

decesso del coniuge, dei propri ascendenti (genitori…) o dei propri discendenti (figli…)

iscrizione agli albi o agli elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione

appartenenza a ordini professionali

titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corisposto, possesso del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato

stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente

qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili

iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

qualità di vivenza a carico

tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Va peraltro sottolineato che, qualora si dovessero attestare più fatti contemporaneamente, è possibile dar luogo ad un’autocertificazione cumulativa cioè compilare un unico modulo in cui siano riportate tutte le dichiarazioni necessarie.

Come si può notare, quello sopra riportato è un lungo elenco; in esso sono però indicati tutti i casi in cui è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva al posto dei certificati.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere invece utilizzate per attestare:

tutti i fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dall’interessato e non compresi tra quelli autocertificabili

stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante è a diretta conoscenza, relativi ad altri soggetti

la conformità all’originale della copia di una pubblicazione, di un atto amministrativo o di documenti fiscali

Che cosa NON si può autocertificare?
Purtoppo non tutto si può autocertificare;
in particolare:

-) le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse in sostituzione di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti

-) le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non possono essere utilizzate per attestare informazioni che non rientrano nella conoscenza diretta del dichiarante o che riguardano manifestazioni di volontà (esempio dichiarazione d’impegno)

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http://www.repubblica.it/2005/b/rubriche/glialtrinoi/balwant/balwant.html

E’ solo una combinazione di coincidenze sfortunate o c’è del metodo dietro tanta sciatteria? Davvero si fa fatica a crederci. L’Italia, un grande paese, che in modo sistematico offende i parenti delle vittime di un’enorme tragedia: la più grande sciagura navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nello scorso aprile era toccato al rappresentante delle famiglie pachistane. Adesso è stata la volta del suo omologo indiano, Balwant Singh Khera. Manca solo il rappresentante dei tamil dello Sri Lanka e la nostra burocrazia potrà dire di aver sistemato buona parte del subcontinente asiatico.

La tragedia è il cosiddetto “naufragio fantasma” avvenuto nel Canale di Sicilia la notte tra il 25 e il 26 dicembre del 1996. Le vittime furono 283 giovani uomini provenienti dall’India, dal Pakistan e dallo Sri Lanka. Da oltre un anno – pressoché ignorato da giornali e televisioni – è in corso a Siracusa un processo contro i responsabili. Si svolge davanti alla Corte d’assise perché l’accusa contestata è tra le più gravi: omicidio plurimo aggravato. Probabilmente è la prima volta in tutto il mondo che un paese tratta con tanta severità una tragedia dell’immigrazione: i mercanti di uomini accusati di essere dei killer, alla sbarra per un reato da ergastolo. A leggere il capo d’imputazione si resta ammirati per tanta fermezza.

Ma se, in un giorno di udienza, si entra nell’aula del palazzo di giustizia di Siracusa, l’impressione cambia. E’ un deserto. Da una parte i due giudici togati e i sei popolari, dall’altra gli avvocati, in mezzo il pubblico ministero. Poi basta: di imputati neanche l’ombra. Per trovare la spiegazione è sufficiente dare un’occhiata agli atti processuali. Si scopre che l’imputato è uno solo, il trafficante pachistano residente a Malta Ahmed Turab Sheik (il quale è da tempo in libertà). Tutti gli altri membri dell’organizzazione – un’ottantina di persone – o non sono mai entrati nel processo o ne sono rapidamente usciti.

Il gigantesco divario tra gravità dell’accusa e sostanza del processo può agevolmente essere considerato una metafora delle condizioni attuali del nostro paese. Ma va detto che, almeno in questo, le responsabilità non sono solo italiane. Il fatto è che non esiste un giudice internazionale per i trafficanti di essere umani e così le prove raccolte tra L’India, il Pakistan e lo Sri Lanka (paesi di reclutamento dei migranti), Malta e la Grecia (sedi sociali dell’organizzazione), l’Egitto, la Siria e la Turchia (porti intermedi e basi logistiche) sono rimaste sparse nel globo senza che nessuno potesse metterle assieme. Il solo fatto che questo strano processo sia stato instaurato può essere considerato un piccolo miracolo giuridico. E’ un processo che con tutta probabilità si concluderà nel nulla. Vale in quanto tale, come rituale laico di giustizia.

Così l’hanno inteso, quando si sono costituiti in giudizio, i familiari delle vittime. Così l’hanno vissuto i superstiti che, a prezzo di enormi sacrifici, hanno raggiunto Siracusa per testimoniare. Come il pachistano Shakoor Ahmad che quella notte del 1996 vide morire annegati i suoi migliori amici. Si è presentato davanti ai giudici, ha fatto violenza a se stesso per ricordare quei momenti, a un certo punto ha chiesto una pausa perché le parole si confondevano col pianto. E ha definito il suo stato attuale con la precisione d’un poeta: “Malattia della memoria”.

O come il vecchio Zabihullah Bacha, padre di Syed Habib, un ragazzo che già viveva in Italia ed era in attesa di permesso di soggiorno, quando all’inizio del 1995, per far visita alla madre gravemente malata, tornò in Pakistan. Ad agosto, quando la madre stava meglio, decise di rientrare a Roma e dovette farlo da clandestino. Una vittima del Mediterraneo e della burocrazia. Come abbiamo raccontato qualche mese fa, Zabihullah Bacha, giunto in Italia nel dicembre del 2004, ottenne dalla corte d’assise l’autorizzazione a restare in Italia per seguire l’intero processo ma, per un pasticcio burocratico, si ritrovò senza permesso di soggiorno, fu condotto in questura come “clandestino” e per un soffio non finì in un Centro di permanenza temporanea. Rilasciato decise di tornare in Pakistan.

Anche Balwant Singh Khera è un uomo anziano ed è anche un capo spirituale nella sua regione. Nel 1998, quando l’Italia aveva ormai rimosso il “naufragio fantasma”, venne a Roma e tentò invano di incontrare i responsabili del governo. Poi, assieme ai suoi accompagnatori, si sistemò con dei cartelli in via della Conciliazione. Qualcuno ricorda ancora quei cinque uomini col turbante che, immobili, tentavano di spiegare ai pellegrini diretti verso Piazza San Pietro la tragedia del “naufragio fantasma”. Intervenne la polizia e Balwant finì in questura per qualche ora.

A luglio la corte d’assise ha deciso di convocarlo come testimone. Decisione obbligata: Balwant Singh Khera in questi anni ha raccolto un formidabile dossier sull’organizzazione dei trafficanti indiani, ha mantenuto i contatti con i superstiti che sono rientrati in India e molto difficilmente potranno venire in Italia per testimoniare. Il suo arrivo in aula era atteso per una settimana fa, mercoledì 12 ottobre. Non si è visto. Il legale di parte civile delle famiglie degli indiani, Ezechia Reale, ha spiegato perché: semplicemente Balwant Singh Khera non ha ottenuto il visto d’ingresso per l’Italia.

(19 ottobre 2005)

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da “Repubblica” di oggi…

Miliardi di dollari stanziati dal Congresso sono serviti poco o nulla rispetto alla ricostruzione in Iraq: insomma un fallimento, ha affermato il deputato Henry Waxman. Secondo l’esponente democratico “il governo ha speso letteralmente miliardi di dollari dei contribuenti americani per la ricostruzione in Iraq, eppure i passi avanti sono limitati per non dire inesistenti, e il grosso del denaro e’ stato sprecato”. Secondo Waxman che ha illustrato alla Commissione per la Riforma del governo un rapporto preparato dal gruppo democratico alla Camera, “noi non stiamo costruendo cio’ che serve alla vita quotidiana degli iracheni. Sono in pochi a rendersi realmente conto di quanto sia stata disastrosa il nostro impegno per la ricostruzione”. “Oggi – ha continuato – la produzione e i livelli di esportazione dei prodotti petroliferi iracheni sono molto al di sotto dei livelli precedenti alla guerra” e quanto alle forniture essenziali, elettricita’ e acqua potabile per la popolazione abbiamo speso oltre due miliardi di dollari e la situazione di fatto peggiore di quando siamo arrivati”. Il presidente repubblicano della commissione, Christopher Shays ha difeso la Casa Bianca elencando tutti i problemi che hanno impedito di migliorare la vita quotidiana degli iracheni, in primo luogo la necessita’ di garantire la sicurezza. In giornata, un altro rapporto del Government Accountability Office, l’organismo di indagine e controllo del Congresso Usa, ha sottolineano il fatto che non c’e’ stato un tangibile miglioramento nelle vite degli iracheni dopo l’invasione Usa del 2003, lamentando gli sprechi. ()

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[...]
Circa gli interessi pretensivi, la cui lesione si configura nel caso di illegittimo diniego del richiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo nella sua adozione, dovrà invece vagliarsi la consistenza della protezione che l’ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente.
Valutazione che implica un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta.
[..]
L’interesse legittimo va quindi inteso (ed ormai in tal senso viene comunemente inteso) come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene.
[...]
Ed analoga considerazione può valere in relazione all’ipotesi (che costituisce sviluppo di quella precedente) della c.d. riespansione della quale beneficia anche il diritto soggettivo (non originario ma) nascente da un provvedimento amministrativo, qualora sia stato annullato il successivo provvedimento caducatorio dell’atto fonte della posizione di vantaggio (tra le più rilevanti decisioni che accolgono tale ricostruzione, apparsa alla dottrina alquanto “barocca, possono ricordarsi: sent. n. 5145/79; sent. n. 5027/92; sent. n. 2443/83; sent. n. 656/86; sent. n. 2436/97; sent. n. 3384/98). Anche nell’ambito di tale vicenda può invero rilevarsi che il privato, una volta acquisita in forza del provvedimento amministrativo (di concessione, autorizzazione, licenza, ammissione, iscrizione e così via) la posizione di vantaggio, risulta titolare di un “interesse legittimo oppositivo” alla illegittima rimozione della detta situazione, del quale si avvale utilmente sia per eliminare l’atto, sia per ottenere la reintegrazione dell’eventuale pregiudizio patrimoniale sofferto (rivolgendosi in successione ai due diversi giudici, poiché nessuno dei due è titolare di giurisdizione piena: ed è palese la macchinosità del sistema che, di regola, richiede tempi lunghissimi). Vale, anche in riferimento a tale ulteriore ipotesi, l’osservazione già svolta circa le ragioni che imponevano di ravvisare un diritto soggettivo.

(da una dispensa di Diritto Amministrativo)

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http://www.trenitalia.com/it/notizie/notizie_servizi/news/ristrutturazione_carrozze.html

Tutte le 508 carrozze della lunga percorrenza (nord-sud-nord) che Trenitalia ha deciso di ristrutturare in quanto non più rispondenti ai moderni metodi di pulizia sono fuori servizio e a disposizione degli impianti, dove si procederà rapidamente alla loro ristrutturazione. Questo porterà alla temporanea sospensione di 20 treni giornalieri su un totale di 500 treni della lunga percorrenza.

Già da domenica 16 ottobre alcuni treni sulle linee Torino-Siracusa/Palermo e Bolzano/Milano-Lecce/Napoli saranno sostituiti da mezzi di trasporto alternativi. La clientela, già informata dell’operazione, troverà ad assisterla personale di Trenitalia.

Questo programma proseguirà per alcune settimane e i clienti potranno aggiornarsi attraverso il call center 892021, gli annunci in stazione e questo sito. Il consiglio è di prenotare i treni alternativi e, qualora non si trovi il posto sul treno prescelto, Trenitalia invita ad indirizzare la scelta sugli altri treni in orario.

Per affrontare questa situazione e limitare i disagi ai viaggiatori Trenitalia ha predisposto un massiccio piano di assistenza nelle stazioni dalle quali partiranno i treni della lunga percorrenza (soprattutto notturni). Saranno 80 i pulmann a disposizione dei viaggiatori e circa 100 le persone dedicate alla cura dei passeggeri.

Trenitalia si scusa ma ribadisce che il provvedimento si è reso indispensabile per far viaggiare tutti i propri clienti a un livello di comfort che i vecchi criteri di costruzione delle carrozze, risalenti agli Anni ‘60, non rendevano possibile.